Redditometro in sintesi
...scritto dall'Avv. Pasquale Patella del Foro di Bari
Sono migliaia i contribuenti italiani che si misurano con il cosiddetto redditometro, lo strumento con il quale il fisco ricostruisce la capacità di spesa di un soggetto sulla base del possesso e/o della disponibilità di determinati beni e servizi.
L'art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. n° 600 del 1973 consente la rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche o, in caso di omessa dichiarazione, la ricostruzione del reddito complessivo sulla base di elementi, indici di ricchezza e quindi di capacità contributiva del soggetto verificato. Questo tipo di accertamento fiscale è detto "sintetico" ed ha come fine quello di ricostruire il reddito complessivo della persona fisica. Non riguarda quindi i soggetti IVA.
Il redditometro, definito anche come lo "Studio di Settore" delle famiglie, ha subito una svolta di recente con l'emanazione del Decreto del Ministero delle Finanze il 24/12/2012 e trova applicazione a partire dall'anno 2009. Le novità sono tante sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, si introduce poi il contraddittorio obbligatorio fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate.
In pratica, per un dato anno d'imposta, l'Amministrazione Finanziaria controllerà le spese effettuate dal contribuente e le confronterà con il reddito dallo stesso dichiarato nell'anno in questione e qualora dal confronto scaturisse una differenza di oltre un quinto (il 20%), allora egli verrebbe convocato dall'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, per fornire giustificazioni. Si precisa come il reddito da verificare è quello dell'intero nucleo familiare di cui faccia parte il soggetto controllato.
Il contraddittorio fra i due protagonisti, come già detto è obbligatorio e serve a mettere il contribuente nelle condizioni di poter giustificare le prorie spese e/o l'acquisto di beni e servizi. La prova da fornire deve essere documentale ed il contribuente può dimostrare che i soldi gli sono pervenuti da una donazione, da un disinvestimento finanziario, da un contratto di finanziamento, etc.. Se tutto ciò non dovesse bastare, allora il contribuente potrebbe avvalersi anche di argomentazioni logiche e deduzioni per giustificare le spese contestate dall'Ufficio.
Se, infine, l'Ufficio non si convince che il tenore di vita del soggetto è adeguato al reddito dichiarato emetterà un avviso di accertamento con il quale determinerà induttivamente il reddito presunto del contribuente, chiedendogli altresì il pagamento delle maggiori imposte (irpef e ddizionali all'irpef), le sanzioni e gli interessi. L'atto del fisco non ha invece alcuna rilevanza fiscale sull'IRAP, IVA e Contributi previdenziali.
In tal caso, si potrà decidere di pagare o di non pagare ed impugnare l'atto con un ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente per territorio, previo esperimento della procedura obbligatoria del reclamo di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/92.
E qua si apriranno poi scenari diversi.